La vostra azienda importa, produce o distribuisce articoli che contengono sostanze classificate come pericolose in base al REACh, il Sistema europeo di regolamentazione delle sostanze chimiche?
Segnatevi questa data: dal 5 gennaio 2021 gli attuali obblighi vengono modificati ed estesi. Cosa cambia dunque a livello di dichiarazione REACh? Proviamo a spiegarlo.
Oggi l’articolo 33 del REACh chiede di fornire a committenti e clienti informazioni dettagliate sulla presenza nei propri articoli di sostanze definite come altamente preoccupanti (in gergo SVHC, ovvero Substances of Very High Concern) e in quanto tali contenute nella lista delle cosiddette “sostanze candidate” (Candidate List). La comunicazione è obbligatoria se queste sostanze sono presenti negli articoli trattati, o in parti di essi nel caso di articoli complessi, in misura pari o superiore allo 0,1% (calcolata sul peso).
REACh: cosa cambia a partire dal 5 gennaio 2021?
Dal prossimo 5 gennaio queste informazioni, oltre a essere condivise a livello di filiera, andranno inserite anche in una nuova e apposita banca dati che si chiama SCIP ed è gestita da ECHA (l’Agenzia europea per le sostanze chimiche). SCIP significa Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products); in italiano possiamo tradurlo così: sostanze che destano preoccupazione, presenti in singoli articoli o in oggetti complessi che definiamo prodotti.
Qual è il senso di questa novità?
Si tratta di un obbligo che recepisce le disposizioni contenute nella Direttiva 2008/98/CE, Direttiva Quadro Rifiuti, recentemente modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, dove si stabilisce un quadro giuridico comune a livello europeo per la gestione e il trattamento dei rifiuti.
L’obiettivo è di rendere pubblicamente accessibili le informazioni relative alla presenza di sostanze pericolose lungo tutto il ciclo di vita di un prodotto, a beneficio soprattutto di due categorie:
- i consumatori finali, che possono orientare in modo consapevole i propri acquisti;
- i gestori di rifiuti, che possono organizzare nel modo più sicuro lo smaltimento di articoli e prodotti critici.
A chi tocca questo nuovo obbligo a livello di dichiarazioni REACh?
Devono dunque fornire informazioni alla banca dati SCIP i seguenti fornitori di articoli e prodotti:
- produttori e assemblatori che operano nell’Unione Europea;
- importatori di articoli all’interno dell’Unione Europea;
- distributori di articoli che operano all’interno dell’Unione Europea.
I dettaglianti e altri soggetti che forniscono articoli direttamente ai consumatori sono esentati dall’obbligo.
Quali informazioni vanno inserite nella banca dati SCIP?
Oltre ai contatti amministrativi, si devono condividere le seguenti informazioni:
- dati che consentano l’identificazione dell’articolo;
- il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione delle sostanze incluse nell’elenco delle “sostanze candidate” presenti in quell’articolo;
- altri dettagli che consentano l’uso sicuro dell’articolo, in particolare in relazione alla sua gestione quando si converte in rifiuto.
Nel rendere pubblici questi dati, Echa (l’Agenzia europea per le sostanze chimiche) garantirà comunque la protezione delle informazioni commerciali riservate.
Dove è possibile trovare informazioni e istruzioni concrete?
Nel sito dell’ECHA è disponibile un elenco di domande e di risposte che fornisce dettagli approfonditi sulle modalità di condivisione delle informazioni all’interno della banca dati SCIP.
Vi consigliamo, per maggior chiarezza, di scaricare anche le linee guida che chiariscono la distinzione tra sostanza chimica, articolo e oggetto complesso.