Se avete letto che dallo scorso 15 giugno è entrato in vigore il nuovo Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (meglio conosciuto come RENTRI), meglio chiarire subito due cose:
1) la notizia è vera e rappresenta una novità attesa e importante che coinvolge una platea ampia di aziende in materia di gestione dei rifiuti;
2) l’impatto di questa novità non è immediato, perché è prevista una fase di transizione piuttosto lunga (di almeno 18 mesi a partire dal 15 giugno) durante la quale l’adesione e l’utilizzo del RENTRI sarà su base del tutto volontaria e sperimentale.
Detto questo, proviamo a capire:
- cosa comporta l’adozione del RENTRI per le aziende, in termini di digitalizzazione della documentazione relativa alla gestione dei rifiuti;
- quali sono i tempi di adozione previsti in base alla dimensione aziendale e alla tipologia di rifiuti prodotti;
- qual è l’utilità di un sistema di tracciabilità elettronica in un’ottica di economia circolare e sostenibilità.
R.E.N.T.Ri: finalità e implicazioni del Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti
Il R.E.N.T.Ri è stato previsto già nel Decreto Legislativo 116/2020 (di cui abbiamo a suo tempo parlato qui) ed è entrato in vigore con il Decreto del 4 aprile 2023.
Rappresenta il secondo tentativo da parte del Ministero per l’Ambiente di introdurre un Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, dopo il fallimento del sistema precedente, denominato SISTRI.
Il RENTRi prevede una gestione digitalizzata e nuovi modelli per due documenti fondamentali nella gestione dei rifiuti aziendali:
- il Registro di carico/scarico;
- i Formulari di identificazione dei rifiuti.
Scadenze, adempimenti e sanzioni per le aziende
Per l’iscrizione delle aziende al R.E.N.T.Ri e l’utilizzo dei nuovi modelli digitalizzati è prevista una lunga fase di transizione. Queste sono le scadenze da tenere a mente:
- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti potranno iscriversi a partire dal 15 dicembre 2024 e dovranno obbligatoriamente farlo entro il 13 febbraio 2025;
- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, potranno iscriversi a partire dal 15 giugno 2025 e dovranno obbligatoriamente farlo entro il 13 agosto 2025;
- tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi potranno iscriversi a partire dal 15 dicembre 2025 e dovranno obbligatoriamente farlo entro il 13 febbraio 2026.
Entro la fine del 2023 sono inoltre attesi, da parte del Ministero, i decreti attuativi per definire le modalità di trasmissione dei dati al R.E.N.T.Ri.
Attenzione: in caso di inadempimenti sono già previste sanzioni in base all’art. 258 – c. 10-13 del Testo unico per l’Ambiente (D.Lgs 152/206).
Adozione del R.E.N.T.Ri, economia circolare e sostenibilità
Il processo di digitalizzazione collegato all’entrata in vigore del R.E.N.T.Ri ha due obiettivi.
Il primo è quello di assicurare una maggiore efficacia delle attività di controllo sulla gestione dei rifiuti.
Il secondo è quello di mettere a disposizione delle imprese e del sistema pubblico dati, servizi e informazioni per promuovere l’economia circolare e il recupero di materiali, in un’ottica di sostenibilità, cosi come richiesto dalle direttive dell’Unione Europea incluse nel “Pacchetto economia circolare”.