Novità in materia di gestione dei rifiuti industriali in Italia. È entrato in vigore lo scorso 26 settembre il D. lgs 116/2020, conosciuto anche come Decreto Rifiuti, che adegua la normativa italiana (contenuta nel Testo Unico per l’Ambiente) a due direttive dell’Unione Europea incluse nel “Pacchetto economia circolare”.
Cosa cambia, da subito, per le aziende? Riportiamo, di seguito, alcune delle novità introdotte.
Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
Vale in tutta Italia, senza le attuali differenze locali, l’assimilazione di una parte dei Rifiuti Speciali prodotti dalle aziende ai Rifiuti Urbani prodotti dalle utenze domestiche. L’assimilazione riguarda 29 categorie di attività produttive (che trovate allegate qui di seguito), dalle quali sono escluse le attività industriali con capannoni e le attività agricole mentre sono comprese le attività artigianali di ogni tipo, il commercio e i servizi.
Questo significa che nel caso di Rifiuti Speciali non Pericolosi, ovvero in tutto e per tutto simili a quelli prodotti in casa, le aziende comprese nelle precedenti categorie possono decidere se affidarsi a un gestore privato o a un gestore pubblico per lo smaltimento, con queste conseguenze:
- se si affidano a un gestore pubblico, saranno vincolate per cinque anni a questa scelta e non potranno cambiare operatore prima. Tra i vantaggi segnaliamo: la semplificazione della gestione documentale (registro, formulario e Mud);
- se invece si affidano a un gestore privato, non avranno nessun vincolo e potranno dunque passare prima dei cinque anni a un diverso gestore;
- chi sceglie un operatore privato, verrà detassato in proporzione alla quantità di rifiuti avviata al recupero e debitamente documentata.
Deposito temporaneo dei rifiuti
In generale il deposito temporaneo dei rifiuti, considerato come un’operazione preliminare alla gestione, può avvenire soltanto nel luogo stesso di produzione dei rifiuti. Il nuovo Decreto conferma e amplia alcune importanti eccezioni, che riguardano le seguenti attività:
- aziende agricole: possono movimentare i rifiuti prodotti in fondi distanti fino a 15 km dall’azienda (senza che questa movimentazione rappresenti formalmente un trasporto, con i relativi obblighi di documentazione);
- attività di assistenza sanitaria domiciliare: possono movimentare i rifiuti prodotti nel corso degli interventi a domicilio fino alla propria sede o unità locale (senza obbligo di documentazione di trasporto);
- attività di manutenzione o piccoli interventi edili: anche in questo caso il luogo del deposito temporaneo può coincidere con la sede di chi svolge l’intervento (il trasporto dal luogo di produzione richiede però un documento di accompagnamento).
Modulistica e gestione documentale
In generale a livello di modulistica e gestione amministrativa/documentale si segnalano questi cambiamenti:
- vengono escluse dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico le attività che producono rifiuti non pericolosi e hanno meno di 10 dipendenti;
- viene ridotto l’obbligo di conservazione del registro di carico e scarico da 5 a 3 anni;
- viene introdotta la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR (Formulario di identificazione dei rifiuti) al produttore mediante invio per PEC, a patto che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale per 3 anni o provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore.