La conversione del Decreto Fisco-Lavoro nella legge 215/2021, approvata lo scorso 17 dicembre, ha introdotto una serie di novità in materia di Sicurezza sul Lavoro che modificano il Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs 81/2008) e impattano sulla vita delle aziende.
In sintesi le novità riguardano quattro punti principali:
- riforma delle attività di formazione (con il coinvolgimento anche del datore di lavoro) e di addestramento;
- ridefinizione, più stringente, del ruolo e delle funzioni di vigilanza del Preposto (colui che ha un ruolo operativo diretto nella sorveglianza del rispetto delle norme di sicurezza da parte degli altri lavoratori);
- estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle competenze di vigilanza e ispezione in precedenza attribuite soltanto alle Aziende Sanitarie Locali;
- riformulazione dei casi e delle violazioni che possono portare alla sospensione delle attività dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza.
Approfondiamo i primi due punti – riforma delle attività di formazione e ridefinizione del ruolo e delle funzioni del Preposto – perché sono quelli che incidono di più su adempimenti e procedure di sicurezza in vigore nelle vostre aziende.
Riforma delle attività di formazione e di addestramento
Fino a oggi gli obblighi in materia di formazione (che trovate riassunti nel nostro approfondimento Obblighi e sanzioni relativi alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro) facevano riferimento agli Accordi Stato-Regioni del 2011.
La nuova legge prevede che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza per i rapporti tra Stato e Regioni adotti un nuovo accordo nel quale verranno stabiliti:
- durata, contenuti e modalità della formazione obbligatoria;
- modalità di svolgimento della verifica finale prevista nei corsi di formazione e delle verifiche di efficacia della formazione anche durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.
Alcuni cambiamenti sono comunque anticipati fin d’ora. In particolare:
- il fatto che le attività formative e di aggiornamento dei preposti devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale (e non quinquiennale) o comunque ogni qualvolta sia reso necessario dall’evoluzione dei rischi o dall’insorgenza di nuovi rischi;
- l’estensione degli obblighi di formazione anche ai datori di lavoro (oltre che ai dirigenti e ai preposti);
- la sottolineatura che le attività di addestramento della forza lavoro debbano consistere in prove pratiche per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; di queste attività si deve tenere traccia in appositi registri, anche informatizzati.
Ruolo e funzioni di vigilanza del Preposto
Rispetto alla figura del Preposto, colui che in azienda ha un ruolo operativo diretto nella sorveglianza del rispetto delle norme di sicurezza da parte degli altri lavoratori, si sottolineano le seguenti novità:
- il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il Preposto o i Preposti cui attribuire compiti di vigilanza (fino a oggi la legge non imponeva che si incaricasse o nominasse formalmente il Preposto e non prevedeva la sua presenza obbligatoria in ogni tipo di azienda);
- tra i compiti del Preposto si conferma quello di vigilare sul rispetto, da parte dei singoli lavoratori, degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sull’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione; si aggiunge però l’obbligo, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi da parte di un lavoratore, di intervenire fino al punto di interrompere l’attività del lavoratore stesso e informare i superiori diretti;
- nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Per qualsiasi approfondimento o chiarimento in merito a queste novità, al loro impatto sul vostro Piano di Sicurezza Aziendale e sulle attività di formazione programmate, potete contattarci scrivendo a info@nicolettieassociati.it.