Gli obblighi relativi alla formazione dei lavoratori sono uno dei temi centrali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Un veloce ripasso di quanto previsto in base al Testo unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008) e al successivo Accordo Stato Regioni del 2011 è utile a tutti: datori di lavoro e lavoratori.
In caso di inadempienza, infatti, le conseguenze sono pesanti e coinvolgono, in forme diverse, entrambe le categorie:
- il datore di lavoro, se non predispone la formazione obbligatoria entro le scadenze previste;
- il lavoratore, se si sottrae alla formazione che gli viene offerta.
Scopriamo insieme le sanzioni previste dal legislatore.
Sicurezza sul lavoro: le sanzioni previste
A carico del datore di lavoro si prevede una multa di base per mancata formazione fino a un massimo di 5.699,20 euro o l’arresto fino a 4 mesi. Attenzione, però, l’importo della sanzione raddoppia (fino a un massimo di 11.398,40 euro) se la mancata formazione coinvolge tra i 6 e i 10 lavoratori, triplica (fino a un massimo di17.097,60 euro) se la mancata formazione riguarda più di 10 lavoratori.
I controlli possono avvenire a campione, su segnalazione oppure in seguito a incidenti.
Facciamo un esempio concreto
Consideriamo un’azienda, classificata a rischio alto, che deve offrire a 6 dipendenti una formazione generica completa, ovvero un primo modulo di 4 ore più un modulo di 12 ore. Il costo complessivo di queste 16 ore per 6 dipendenti è di circa 1300/1500 euro.
L’ammenda per mancata formazione può arrivare fino a 11.398 euro e alla sanzione si devono aggiungere i costi della formazione, che va comunque recuperata.
Cosa rischia il lavoratore?
Nel caso del lavoratore la mancata partecipazione alla formazione obbligatoria offerta dal datore di lavoro può essere punita anche con il licenziamento. Si tratta infatti di comportamento che viola gli obblighi di correttezza e rompe il rapporto di fiducia con l’azienda, come ha recentemente confermato una sentenza della Cassazione.
Per evitare queste conseguenze, abbiamo predisposto un promemoria che riassume gli obblighi di formazione per le diverse categorie d’impresa.
Formazione generale: per tutti!
Partiamo con i corsi generali, ovvero quelli che tutti i lavoratori devono frequentare.
Sottolineiamo tre cose importanti:
- la formazione deve avvenire entro i 60 giorni dal momento dell’assunzione del lavoratore
- la classificazione del rischio aziendale avviene in base ai codici Ateco attribuiti all’azienda
- la classificazione del rischio relativo alla mansione avviene in base al documento interno di valutazione dei rischi.
Formazione per figure specifiche
All’interno dell’azienda ci sono delle figure con obblighi di formazione ulteriori, oltre a quelli previsti per tutti i lavoratori: si tratta di preposti, dirigenti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Formazione per addetti anti incendio
Un altro ambito di formazione obbligatoria riguarda i lavoratori individuati come addetti anti incendio. In questo caso la durata della formazione varia a seconda del rischio incendio dell’azienda.
La classificazione del rischio dipende da una pluralità di fattori: dalla tipologia di materiali e sostanze presenti in azienda, dalle lavorazioni che si eseguono al suo interno, dal numero di persone che vi lavorano o dal pubblico che vi transita.
Formazione per addetti al primo soccorso
Altre figure con compiti specifici sono i lavoratori addetti al primo soccorso. Anche nel loro caso la durata della formazione obbligatoria dipende dalla tipologia di azienda e in particolare dal codice di inabilità Inail.
Per finire la nostra carrellata sugli obblighi in materia di sicurezza, ricordiamo anche tutto il comparto relativo alla formazione per gli addetti alle attrezzature (gru, carrelli elevatori, piattaforme, trattori a cingolo, escavatori).
In questi casi sono previsti corsi iniziali fino a oltre 20 ore (variabili in base alla singola attrezzatura) e aggiornamenti ogni 5 anni.
Vi consigliamo di scaricare e conservare il promemoria completo della formazione obbligatoria in materia di sicurezza, che trovate qui di seguito.
Per qualsiasi ulteriore informazione, potete come sempre contattarci.