È tempo di aggiornamenti in materia di sicurezza sul lavoro, con i relativi obblighi, adempimenti e sanzioni.
Ci riferiamo in particolare a questi due ambiti di novità:
- il Decreto Legge 48 dello scorso 4 maggio “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” che, accanto a una serie di disposizioni sui contratti di lavoro, modifica e integra con decorrenza immediata alcune norme contenute nel Testo unico Sicurezza (D. Lgs 81/2008);
- il Regolamento europeo 2020/1149 che introduce, a partire dal prossimo 24 agosto, limitazioni e obblighi formativi per chi utilizza sostanze o miscele contenenti di-isocianati. I di-isocianati sono presenti, ad esempio, nelle schiume poliuretaniche, in vernici, collanti, resine e adesivi; il provvedimento coinvolge dunque una serie di comparti che spazia dall’edilizia alle carrozzerie, dai produttori di materie plastiche e componentistica automotive alla calzatura.
Cosa cambia, chi è interessato dalle nuove norme e cosa occorre fare per essere in regola?
Proviamo a spiegarlo, a partire dalle modifiche e integrazioni ai singoli articoli del Testo unico Sicurezza.
Obblighi del datore di lavoro relativi al medico competente (art. 18)
La modifica all’articolo 18 del Testo unico Sicurezza introduce l’obbligo per datori di lavoro e dirigenti di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria non solo nei casi già espressamente previsti dalla legge ma anche “qualora richiesto in sede di valutazione dei rischi”, ovvero quando se ne rilevi la necessità.
Obblighi che coinvolgono direttamente il medico competente (art. 25)
Due nuovi obblighi (definiti nell’articolo 25) coinvolgono direttamente il medico competente (ma è bene che anche il datore di lavoro ne sia informato):
- In occasione delle visite di assunzione, il medico deve richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e deve tenere conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità. Ne consegue che alla cessazione del rapporto di lavoro il medico competente ha l’obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria al lavoratore, mentre l’originale va conservato, nel rispetto nella normativa sulla privacy, per almeno 10 anni dal datore di lavoro.
- In caso di temporaneo impedimento a svolgere il suo compito, per gravi e motivate ragioni, il medico competente deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto idoneo per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
Obblighi di protezione per lavoratori autonomi (art.21)
La modifica dell’articolo 21 estende ai lavoratori autonomi (compresi i componenti dell’impresa familiare, artigiani e piccoli commercianti) l’obbligo di utilizzare “idonee opere provvisionali” in conformità alle disposizioni sui cantieri. Laddove per “idonee opere provvisionali” si intendono ad esempio ponteggi, impalcati e parapetti.
Obblighi di formazione per il datore di lavoro (art. 73)
Si prevede l’introduzione di un obbligo di formazione e addestramento specifico a carico del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature che richiedono conoscenze particolari. Di conseguenza viene inserita la sanzione per la violazione di tale nuovo obbligo, punita con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 3071,21 a 7862,44 euro.
Obblighi per chi noleggia attrezzature da lavoro senza operatore (art. 72)
Si modificano gli obblighi del noleggiatore e, in generale, di chi concede in uso attrezzature di lavoro senza operatore.
Il noleggiatore deve ora acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio, un’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio in grado di attestare l’avvenuta formazione e l’addestramento specifico di chi utilizzerà l’attrezzatura.
Copertura assicurativa Inail e obblighi di sicurezza in relazione all'alternanza scuola-lavoro
Infine, sempre il Decreto Legge 48 prevede l’estensione, per tutto l’anno scolastico 2023/24, della copertura assicurativa INAIL a studenti e personale scolastico nell’ambito delle attività di alternanza scuola lavoro (con esclusione degli infortuni cosiddetti “in itinere”).
Contestualmente subentra anche l’obbligo, per l’azienda che accoglie gli studenti, di inserire del Documento Valutazione Rischi una sezione relativa ai rischi specifici delle attività svolte in alternanza scuola-lavoro, comunicandone i contenuti alla scuola.
Regolamento europeo sull'utilizzo di di-isocianati: limitazioni e obblighi
Sempre in materia di sicurezza sul lavoro, un’altra novità importante, che entra in vigore nei prossimi mesi, riguarda l’utilizzo di prodotti contenenti di-isocianati.
L’applicazione del Regolamento europeo 2020/1149 prevede, a partire dal prossimo 24 agosto, obblighi e limitazioni nell’utilizzo di queste sostanze, considerate pericolose per le vie respiratorie e il contatto cutaneo.
Per questo tutti i lavoratori che manipolano prodotti in cui è contenuta una percentuale di di-isocianati superiore in peso allo 0,1% dovranno seguire una formazione obbligatoria con cadenza ogni 5 anni. Al tempo stesso sulle confezioni dei prodotti dovrà essere ben visibile la seguente dicitura:
“A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata.”
Ulteriori informazioni sull’argomento sono disponibili nel sito dei Produttori europei di di-isocianati e polioli.