Dal 15 luglio 2023 entra ufficialmente in vigore in Italia la nuova normativa in materia di whistleblowing contenuta nel Decreto legislativo 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 marzo.
Ricordiamo che con l’espressione “whistleblower” (letteralmente “colui che soffia nel fischietto”) ci si riferisce alla persona che segnala comportamenti illeciti, fraudolenti o pericolosi di cui è testimone all’interno dell’organizzazione o azienda, pubblica o privata, dove lavora.
Il provvedimento obbliga aziende e organizzazioni pubbliche e private a istituire meccanismi e canali che garantiscano sia l’anonimato del lavoratore che segnala la presupposta irregolarità che la riservatezza intorno ai contenuti della denuncia.
La scadenza del 15 luglio riguarda per ora aziende e organizzazioni con oltre 250 dipendenti; è prevista una seconda scadenza, a partire dal 17 dicembre, che estende l’obbligo anche a tutte le realtà con più di 50 dipendenti.
Oggi proviamo a capire quali novità prevede il Decreto legislativo 24/2023. In particolare cosa cambia rispetto a prima, quali sono le aziende e organizzazioni coinvolte, quali le possibili sovrapposizioni con il Modello organizzativo 231 e, infine, quali sono i tempi per mettersi in regola.
Ricordiamo che avevamo già parlato dell’argomento a inizio 2022 in Whistleblowing: stato dell’arte delle norme a tutela di chi denuncia condotte illecite sul lavoro, ripercorrendo per chi fosse interessato l’evoluzione della disciplina nel nostro paese e segnalando il ritardo nell’adeguamento al quadro legislativo europeo.
Whistleblowing: scopriamo cosa cambia
Ecco una prima veloce panoramica delle novità più significative:
- in generale il D.Lgs 24/2023 si rivolge sia a enti pubblici che ad aziende e organismi privati, unificando una disciplina che prima faceva riferimento a leggi diverse;
- sul fronte degli organismi privati, allarga la platea delle aziende e organizzazioni coinvolte;
- istituisce per le aziende e organizzazioni coinvolte un vero e proprio obbligo (con le relative sanzioni) di introdurre canali di segnalazione interna degli illeciti e modalità di protezione del segnalante, mentre fino a oggi l’istituzione di questi sistemi era limitata alle aziende che volontariamente adottavano il Modello di organizzazione e controllo D.Lgs 231;
- aumenta le tutele previste per chi segnala e per i suoi familiari;
- predispone nuovi canali di segnalazione degli illeciti, oltre a quelli interni aziendali;
- estende il perimetro degli illeciti potenzialmente oggetto di segnalazioni.
Quali aziende devono dotarsi di un sistema di whistleblowing?
Rientrano nell’obbligo stabilito dal D.Lgs 24/2023:
- tutte le aziende che hanno almeno 50 dipendenti (il dato è riferito alla media dei lavoratori subordinati impiegati nel corso dell’ultimo anno con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
- tutte le aziende che hanno meno di 50 dipendenti ma rientrano nell’ambito di applicazione degli atti del diritto dell’Unione (indicati nell’allegato al decreto);
- tutte le aziende che, indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati, hanno adottato Modelli di organizzazione e gestione previsti dal D. Lgs 231/2001.
Nuovi canali di segnalazione degli illeciti
Il D.Lgs 24/2023 prevede un’importante novità relativa all’estensione delle modalità di segnalazione degli illeciti.
Oltre ai canali aziendali sarà infatti possibile far ricorso a un canale esterno, istituito presso l’Anac (l’Autorità Nazionale Anticorruzione), in alcuni casi specifici:
- nel caso in cui nel contesto lavorativo nel quale opera il segnalante non sia previsto l’obbligo di attivazione del canale di segnalazione interno, o se, pur obbligatorio, non sia stato attivato o non sia conforme;
- qualora sia già stata presentata una segnalazione interna non processata o con provvedimento finale negativo;
- se il segnalante ha fondati motivi di temere possibili ritorsioni, in caso di segnalazione ai canali interni;
- se il segnalante ritiene che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Tempi di attuazione del D.Lgs 24/2023 e sanzioni
Il D.Lgs 24/2023 stabilisce un periodo di adeguamento e due scadenze per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
La prima data è fissata per il 15 luglio 2023 e riguarda tutte le aziende coinvolte tranne quelle con un numero di dipendenti superiore ai 249.
La seconda data è fissata per il 17 dicembre 2023 e riguarda anche le aziende con un numero di dipendenti compreso tra i 50 e i 249.
Le sanzioni vanno dai 5.000 ai 50.000 euro. In particolare:
- da 5.000 a 30.000 euro nel caso in cui siano accertate attività ritorsive a danno del segnalante o di violazione dell’obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui si accerti la mancata implementazione dei canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure adeguate all’effettuazione e la gestione delle segnalazioni, oppure l’adozione procedure. In questa fascia rientrano anche quei soggetti che non abbiano effettuato le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
Quali procedure vanno implementate in aziende?
Per essere conformi alla normativa in materia di whistleblowing non basta istituire gli appositi canali di segnalazione, è necessario implementare una serie di procedure che vanno dall’informativa generalizzata a tutto il personale ai meccanismi di ricezione e gestione delle segnalazioni anonime.
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