Tutti aspettavamo che entro il 30 giugno la Conferenza per i rapporti tra Stato e Regioni si riunisse per definire i nuovi obblighi di formazione in materia di sicurezza, riferiti in particolare a Preposti e Datori di Lavoro.
Scadenza del resto prevista dalla nuova legge 215/21, di cui vi abbiamo parlato lo scorso gennaio: Le novità della Legge 215/21: dalla formazione per i Datori di lavoro ai compiti dei Preposti.
Niente da fare! Per ora, e verosimilmente per i prossimi mesi, nessun aggiornamento.
Come comportarsi dunque con alcune delle novità già previste dalla legge 215/21 che però dovevano essere specificate nei loro dettagli attuativi entro il 30 giugno attraverso un nuovo Accordo Stato-Regioni? Quali cambiamenti sono già in vigore e quali invece no?
Alla luce delle conoscenze attuali, abbiamo provato a fare ordine e chiarezza.
Formazione dei preposti: chiariamo i dubbi
Le questioni principali riguardano la formazione obbligatoria per i Preposti. Ricordiamo che il Testo unico sulla Sicurezza definisce il Preposto così:
«persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere di iniziativa».
La nuova legge stabilisce che le attività formative e di aggiornamento dei Preposti devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale (dunque non più quinquennale) o comunque ogni qualvolta sia reso necessario dall’evoluzione dei rischi o dall’insorgenza di nuovi rischi.
Due sono i dubbi. Il primo riguarda le modalità della formazione, ovvero se la video conferenza possa essere equiparata alla formazione in presenza. Il secondo riguarda la cadenza della formazione obbligatoria: a partire da quando occorrerà farla ogni due anni?
Formazione in video conferenza equiparata a quella in aula
Per quanto riguarda le modalità della formazione, un recente pronunciamento del Senato chiarisce che:
«la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza».
Di fatto la formazione in video conferenza viene equiparata a quella in presenza, purché sia svolta in modalità sincrona, ovvero in diretta e non attraverso lezioni che ciascuno può seguire come e quando vuole.
Cadenza della formazione: due o cinque anni?
Per quanto riguarda il secondo dubbio, relativo alla periodicità della formazione obbligatoria per i Preposti, tutte le interpretazioni indicano che in attesa del nuovo Accordo Stato-Regione rimanga invariata la cadenza quinquennale.
Cosa significa concretamente? Che da oggi fino al nuovo accordo la scadenza naturale degli obblighi di formazione rimane di cinque anni e non va anticipata. Chi ha fatto formazione a luglio 2020, per fare un esempio, non deve rinnovarla a luglio 2022.
È in ogni caso molto probabile che in sede di Accordo Stato-Regioni, una volta definito, sarà introdotto un regime transitorio per l’adeguamento alle nuove scadenze.
Novità già in vigore: il ruolo del Preposto
Sono invece già in vigore le modifiche relative al ruolo del Preposto. Ricordiamo in particolare i punti principali:
- il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il Preposto o i Preposti cui attribuire compiti di vigilanza (fino a oggi la legge non imponeva che si incaricasse o nominasse formalmente il Preposto e non prevedeva la sua presenza obbligatoria in ogni tipo di azienda);
- tra i compiti del Preposto si conferma quello di vigilare sul rispetto, da parte dei singoli lavoratori, degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sull’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione; si aggiunge però l’obbligo, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi da parte di un lavoratore, di intervenire fino al punto di interrompere l’attività del lavoratore stesso e informare i superiori diretti;
- nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Per completare l’argomento, potete trovare nel nostro sito anche un riepilogo complessivo degli Obblighi e delle sanzioni in materia di Sicurezza sul Lavoro stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni del 2011 e in vigore in attesa del nuovo accordo
Per qualsiasi approfondimento o chiarimento in merito a queste novità, al loro impatto sul vostro Piano di Sicurezza Aziendale e sulle attività di formazione programmate, potete contattarci scrivendo a info@nicolettieassociati.it.