Imballo e packaging sono componenti irrinunciabili di ogni prodotto, lungo tutta la sua filiera.
Per questo il tema dell’etichettatura ambientale sugli imballaggi coinvolge l’intera industria manifatturiera e merita di essere approfondito, a partire da due domande chiave:
- cosa si intende per etichettatura ambientale sui materiali da imballo?
- esiste in Italia un obbligo e una disciplina che regola questa materia?
Per etichettatura ambientale si intende l’inserimento, su imballi e confezioni, di informazioni chiare sull’origine di tutti i materiali di imballaggio utilizzati e sulle modalità smaltimento.
Obbligo di etichettatura, si o no?
Obbligo, si o no? Formalmente l’obbligo di etichettatura ambientale sui materiali da imballo è stato introdotto in Italia a settembre 2020, con il D. Lgs 116/2020. Di fatto l’entrata in vigore del provvedimento è stata sospesa e rinviata per ben tre volte. La data ufficiale per l’applicazione è il 1° gennaio 2023.
Non è il caso, però, di dormire sonni tranquilli. La materia è abbastanza ambigua e controversa da aver bisogno di tempo per essere digerita. Per fare solo un paio di esempi:
- a parità di imballo (e di prodotto contenuto) i dati da inserire obbligatoriamente nell’etichetta cambiano a seconda che il prodotto sia destinato a un consumatore finale o a un circuito B2B;
- la definizione stessa di imballo non è così scontata: comprende elementi come i tappi o i collarini delle bottiglie, gli appendini degli abiti, i cartellini che accompagnano indumenti e calzature.
Come provare a capirne di più?
Chi ha tempo, e voglia, può leggere le corpose Linee Guida e le Faq preparate dal Conai. Chi invece ha fretta, può approfittare della sintesi che proponiamo qui di seguito sotto forma di domande e risposte.
A quali imballaggi si riferisce l’obbligo di etichettatura?
L’obbligo si applica a tutti gli imballaggi:
- quelli primari (che racchiudono direttamente il prodotto)
- quelli secondari (ad esempio le scatole che contengono più esemplari di un singolo prodotto già confezionato)
- quelli terziari (come pallet e involucri che si utilizzano per il trasporto, sia di prodotti finiti che di semilavorati o di materie prime).
Quali informazioni obbligatorie deve contenere l’etichetta?
Tutti gli imballaggi devono riportare la codifica alfanumerica che identifica la natura dei materiali utilizzati secondo le indicazioni della tabella contenuta nella Decisione 97/129 CE (ad esempio: PAP 20 per il cartone, FOR 50 per il legno, FOR 51 per il sughero…).
Per l’identificazione di materiali non compresi nella tabella valgono le norme UNI relative alle plastiche (UNI 1043-1), ai polimeri da riciclo (UNI 10667-1 ) o alle strutture costituite da più polimeri (UNI 11469).
Nel caso di prodotti destinati al consumatore finale l’etichettatura deve obbligatoriamente contenere anche le informazioni relative alle modalità di smaltimento dell’imballo nella raccolta differenziata (ad esempio: Raccolta carta, Raccolta vetro, Raccolta plastica…).
Esiste dunque un obbligo più o meno esteso a seconda del canale di vendita cui è destinato il prodotto imballato?
Sì. A fare la differenza in termini di ampiezza delle informazioni obbligatorie in etichetta non è il tipo di prodotto o il tipo di imballaggio, bensì la sua destinazione commerciale a un canale B2B (o professionale) oppure al consumatore finale (canale B2C).
A parità di prodotto e imballaggio, in quelli destinati al circuito B2B è sufficiente inserire la codifica alfanumerica, in quelli destinati al consumatore finale vanno inserite anche le informazioni relative allo smaltimento dell’imballo nella raccolta differenziata.
Informazioni obbligatorie e informazioni volontarie
In questo primo schema sono riassunte le informazioni obbligatorie (cogenti) e quelle volontarie ma consigliate (per rendere più facile il corretto smaltimento) in etichette per imballaggi e confezioni destinati al consumatore finale.
In questo secondo schema sono riassunte le informazioni obbligatorie (cogenti) e quelle volontarie ma consigliate (per rendere più facile il corretto smaltimento) in etichette per imballaggi e confezioni destinati al circuito B2B o professionale.
E se la confezione è fatta di più componenti?
Occorre distinguere due casi:
- se le componenti di un imballo sono separabili manualmente e senza pericolo (ad esempio: il tappo dal suo vaso), va posta l’etichetta su ciascuna componente. Se le dimensioni o la natura di una singola componente non permettono l’inserimento dell’etichettatura, si possono riunire tutte le informazioni sulla confezione principale;
- se le componenti di un imballo non sono separabili manualmente, su ciascuna componente va posta l’informazione relativa alla codifica alfanumerica del materiale (nel caso in cui dimensioni e tipologia lo consentano), mentre nella componente principale va inserita anche l’indicazione relativa alle modalità di smaltimento.
Ci sono eccezioni all’obbligo di applicare l’etichettatura direttamente all’imballaggio?
Una nota divulgata il 17 maggio 2021 dal Ministero della Transizione Ecologica sembra prevedere alcune eccezioni, nel caso in cui la tipologia e la natura dell’imballo comporti limiti e difficoltà all’applicazione dell’etichettatura.
Ecco i tre casi principali e le possibili soluzioni:
- confezioni di piccole dimensioni (si consiglia di inserire il rinvio ad un’apposita pagina del sito web oppure di applicare un QR Code)
- imballaggi neutri per il trasporto (il materiale di composizione dell’imballaggio può essere veicolato e comunicato dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali)
- preincarti e film tagliati manualmente nei punti vendita, ad esempio per confezionare prodotti alimentari freschi (le informazioni possono essere rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita, ad es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco).
Sanzioni: quali sono e a carico di chi?
Secondo la legge, a chiunque immette nel mercato italiano imballaggi privi dei requisiti previsti per la loro etichettatura è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro.
È evidente che ai produttori – ovvero ai fornitori di materiali di imballaggio, ai fabbricanti, ai trasformatori e agli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio – spetta l’obbligo di fornire e applicare sempre e comunque tutte le informazioni relative alla composizione del materiale di imballo e alla sua codifica alfanumerica.
Spesso però il packaging finale, nei prodotti destinati al consumatore, nasce da una collaborazione tra più soggetti lungo la filiera che porta all’immissione del prodotto sul mercato. In questo senso le responsabilità relative all’etichettatura ambientale risultano condivise tra tutti i soggetti coinvolti nella filiera stessa
Norme di riferimento e iter di applicazione
Alla luce dei continui rinvii nell’applicazione dell’obbligo di etichettatura, riportiamo per chiarezza l’iter del provvedimento aggiornato a gennaio 2022 e le norme di riferimento.
- Settembre 2020: Decreto legislativo 116/2020 (che modifica il Testo unico ambientale), introduzione dell’obbligo di etichettatura a partire dal 26 settembre 2020
- Dicembre 2020: Decreto legge 183/2020 (Milleproroghe), sospende parzialmente l’entrata in vigore del provvedimento fino al 31.12.2021, nella parte che riguarda l’etichettatura obbligatoria relativa alle informazioni per lo smaltimento nelle confezioni destinate al consumatore (ma lo mantiene per quanto riguarda la codifica alfanumerica dei materiali in tutti gli imballaggi)
- Maggio 2021: Legge di conversione 69/2021, sospende del tutto l’obbligo di etichettatura degli imballaggi fino al 31.12.2021
- Decreto legge 228/2021 (Mille proroghe), proroga la sospensione e rinvia l’applicazione dell’obbligo per tutti i tipi di imballaggi al 1° luglio 2022, data successivamente fissata al 1° gennaio 2023 in sede di conversione del Decreto in legge.