Forse vi è già capitato di sentir parlare di conformità al principio DNSH, in relazione ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla possibilità di accedervi, ma non avete ancora trovato il tempo per approfondire il tema.
Proviamo a capire insieme cosa si nasconde dietro a questa sigla, da dove deriva e cosa comporta.
DNSH sta per “Do No Significant Harm”. Rispettare il principio DNSH significa dunque in generale non infliggere danni significativi all’ambiente, secondo una logica di mitigazione degli impatti.
Regolamento UE 2020/852: Tassonomia Verde
Più nello specifico vengono definiti 6 ambiti rispetto ai quali misurare benefici e danni che un’attività produttiva, in relazione all’intero ciclo di vita dei suoi servizi e prodotti, può determinare sulle risorse naturali del pianeta.
I 6 ambiti sono:
- Mitigazione del cambiamento climatico
- Adattamento ai cambiamenti climatici
- Uso sostenibile e protezione dell’acqua e delle risorse marine
- Transizione verso un’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti
- Prevenzione e controllo dell’inquinamento
- Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
Il principio DNSH rappresenta il criterio fondamentale e vincolante sia per la valutazione dei progetti e delle aziende a cui assegnare i fondi del PNRR, sia per la validazione in fase di monitoraggio e rendicontazione.
Regolamento UE 2020/852: Tassonomia Verde
A parlare per la prima volta di principio DNSH è il Regolamento UE 2020/852, conosciuto anche come Tassonomia Verde. Si tratta di un sistema, condiviso a livello di Unione Europea, di classificazione della sostenibilità ambientale delle diverse attività economiche e produttive.
La Tassonomia e il principio DNSH nascono come strumenti per guidare le scelte di investitori e imprese, orientando lo sviluppo economico verso attività in grado di risultare virtuose rispetto ad un’analisi dei loro impatti nei 6 ambiti già citati.
Dalla Tassonomia Verde al PNRR
La Commissione Europea ha stabilito la centralità della Tassonomia Verde e del principio DNSH per il piano di ripresa post pandemia, finanziato a livello europeo con il fondo NextGenerationEU e attuato a livello nazionale tramite i singoli Piani di Ripresa e Resilienza.
Questi significa che l’impegno a non causare danni all’ambiente riguarda tutti i progetti finanziati dal PNRR, impegna tutti i soggetti coinvolti, dalle stazioni appaltanti alle singole aziende esecutrici dei lavori e viene misurato e valutato in tutte le fasi: nello sviluppo del progetto, nell’assegnazione dei lavori tramite bando, nella valutazione e rendicontazione finale.
La Guida operativa per il rispetto del principio DNSH
Il Ministero dell’Economia e Finanze ha pubblicato una “Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno all’ambiente negli investimenti legati al PNRR” che fornisce indicazioni sugli elementi utili per documentare la conformità di progetti e aziende ai requisiti richiesti.
In particolare la Guida contiene due strumenti fondamentali:
- un pacchetto di schede tecniche relative a ciascun settore di attività (ad esempio: costruzione di nuovi edifici, impianti fotovoltaici, piste ciclabili) che servono a contestualizzare i principi guida del DNSH per ogni singolo settore, fornire i vincoli per garantire il principio del DNSH, elencare i riferimenti normativi nazionali ed europei e offrire alcuni esempi di elementi di verifica;
- una check list di verifica e controllo per ciascun settore di attività, che riassume in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.
Il valore delle certificazioni ambientali
In sostanza le aziende devono elaborare una vera e propria relazione di sostenibilità ambientale, più o meno approfondita in relazione al settore di attività e al regime di valutazione applicabile (che varia in relazione alla potenziale pericolosità dell’impatto sull’ambiente).
All’interno di questa relazione le certificazioni ambientali, a partire dalla ISO 14001, possono rappresentare degli elementi di garanzia della conformità ai singoli requisiti del principio DNSH, proprio per il fatto di essere soggette a una valutazione di terza parte.